La trasmissione in chiaro sul territorio nazionale di un programma televisivo non determina di per sé un uso effettivo del marchio e quindi non impedisce la decadenza dei diritti sul marchio stesso a causa del mancato uso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (decisione n. 2398 depositata il 6 giugno scorso) in merito alla decadenza per non uso del marchio di Passaparola. Il caso è stato riportato da Il Sole 24 ore. Dal 2008 la programmazione dello show era stata interrotta, con l’eccezione di alcune repliche su Mediaset Extra tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014. La Cassazione ha quindi valutato se tale messa in onda fosse rilevante ai fini della riabilitazione del marchio. Secondo la Corte, per conservare i diritti di esclusiva su un marchio occorre sempre verificare in concreto se la trasmissione abbia una effettiva incidenza sul mercato televisivo o se abbia un impatto meramente simbolico. Occorre dunque considerare anche altri elementi come le frequenze e la durata della messa in onda del programma relativo al marchio stesso. Non basta, dunque, che un programma sia diffuso da una rete nazionale a titolo simbolico. Secondo il codice di proprietà industriale, infatti, un marchio deve essere effettivamente usato entro 5 anni dalla registrazione e non può essere interrotto per più di 5 ani, pena la decadenza. Non si può infine dichiarare un marchio decaduto se il suo uso effettivo sia iniziato o ripreso.
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