Tax credit e IA: ecco i criteri interpretativi

La Direzione generale cinema e audiovisivo pubblica i criteri interpretativi in merito all’applicazione delle disposizioni in materia di intelligenza artificiale generativa contenute nel decreto “tax credit produzione nazionale”
©pixabay

L’uso dell’intelligenza artificiale può inficiare l’accesso al tax credit? È stato pubblicato il decreto direttoriale del 24 aprile 2025 rep. 1601 che fornisce i criteri interpretativi in merito all’applicazione delle disposizioni in materia di intelligenza artificiale generativa contenute nel decreto “tax credit produzione nazionale”. Il documento di riferimento è l’Allegato 1 al D.D. 24 aprile 2025, rep. 1601. L’allegato presenta le disposizioni che dovranno essere rispettati nei contratti tra produzione e artisti per il riconoscimento del credito di imposta. Si fa riferimento al CCNL per Interpreti, Attrici ed Attori del comparto di produzione del cine-audiovisivo e al CCNL “doppiaggio”. Per “artisti” si intendono autori, interpreti ed esecutori dell’opera, inclusi doppiatori, adattatori e dialoghisti. Le linee interpretative potranno essere modificate e aggiornate, sia sulla base di come andrà la prima fase applicativa delle stesse, sia a seguito di accordi che potranno emergere dal Tavolo Permanente previsto dall’articolo 20 del CCNL e che terranno conto degli effetti dell’evoluzione tecnologica e dell’introduzione di nuovi principi normativi.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: SERVE IL CONSENSO (E IL COMPENSO) 
Sono sostanzialmente cinque le condizioni che devono essere rispettate affinché venga riconosciuto il credito di imposta:

  1. il compenso all’Artista può includere l’utilizzo del suo testo, della sua immagine e della sua voce, o parti di essi, all’interno di un’opera mediante sistemi di IAG «per finalità legate alla preparazione, produzione, distribuzione, sfruttamento, commercializzazione e promozione dell’opera medesima, anche attraverso sistemi di raccomandazione e personalizzazione e per attività, analisi e applicazioni interne, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di IA e diritto d’autore»;
  2. non è consentito addestrare modelli di IAG per la creazione di “repliche digitali” o di “interpreti sintetici” senza l’esplicito consenso dell’attore. In caso di consenso, il compenso deve essere commisurato «a quello che l’attore avrebbe ricevuto se avesse svolto la prestazione personalmente»;
  3. l’immagine, la voce e il testo dell’Artista, o parti di essi, non potranno essere venduti a terzi operanti nel settore dell’IAG, al fine di sviluppare modelli di IAG di uso generale, destinati alla commercializzazione al pubblico;
  4. gli Artisti devono ricevere informazioni dettagliate sull’uso della propria prestazione nei modelli di IAG, incluse l’estensione e le finalità del suo impiego;

C’è poi una quinta condizione (e), che riguarda in particole gli Autori e che non consente «clausole contrattuali finalizzate ad un utilizzo dell’IAG atto a sostituire il contributo umano autoriale».  Serve dunque il consenso scritto e separato dell’autore per usare l’IA generativa per modificare o completare il suo lavoro, che comunque non potrà essere usato per opere derivate. Inoltre, le clausole devono comunque rispettare le norme in materia di diritto d’autore.

«L’esistenza di scritture collaterali, quali le c.d. “side-letter”, che modifichino le originarie pattuizioni di cui alle precedenti lettere, comporta l’inammissibilità al credito d’imposta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
In caso di citazione si prega di citare e linkare tivubiz.it