Con la sentenza n. 555/2026 il TAR Liguria ha respinto il ricorso presentato da Je s.r.l. contro il Comune di Sanremo in merito all’assegnazione del Festival di Sanremo alla Rai per il periodo 2026-2028 (con eventuale proroga fino al 2030). Al centro del ricorso, il requisito stabilito dal Comune che limita la partecipazione agli operatori televisivi nazionali in chiaro.
La decisione, secondo il Tribunale, è stata definita giustificata e coerente con l’interesse pubblico. Respinta anche la contestazione secondo la quale la procedura era limitata agli operatori economici con qualifica di operatori tv.
Scrive il TAR: «Tale requisito è giustificato, tra le altre cose, dall’esigenza di dare continuità a un modello organizzativo che ha garantito il successo della manifestazione negli anni e di consentirne la diffusione al livello nazionale, in linea con la vocazione popolare e generalista della stessa, tributando il dovuto rilievo all’aspetto della trasmissione televisiva, senza la quale l’evento non avrebbe raggiunto la notorietà di cui gode». I giudici hanno inoltre ricordato che l’amministrazione gode di «ampia discrezionalità» nel fissare i requisiti di partecipazione (fatto salvo casi di manifesta irragionevolezza).
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