Netflix vs Artisti 7607: il Consiglio di Stato respinge il ricorso della collecting

Il Tribunale considera legittima l’archiviazione del procedimento decisa da Agcom nel 2023

La diatriba tra Artisti 7607 e Netflix sulla distribuzione dei diritti dell’equo compenso si è conclusa davanti al Consiglio di Stato a favore del servizio streaming. Il Consiglio di Stato (sentenza N. 04971/2026) ha infatti dichiarato legittima la delibera di Agcom che nell’agosto 2023 archiviò il procedimento avviato nei confronti di Netflix International in merito a un’eventuale violazione della normativa in tema di compensi agli artisti. Procedimento mosso a partire da due segnalazioni della società di collecting Artisti 7607. La prima (agosto 2021) segnalava la mancata trasmissione da parte di Netflix delle informazioni a sua disposizione necessarie per la riscossione di proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti agli artisti (per il periodo 2015-2019). La segnalazione veniva rinnovata nel maggio 2022, indicando che Netflix avesse fornito solo parzialmente le informazioni. Nell’aprile 2025 Artisti 7607 aveva poi presentato ricorso. Il Consiglio di Stato ha definito destituite di fondamento le premesse dalle quali si muove l’appello, segnalando inoltre che «Nell’ambito degli accertamenti svolti a seguito delle segnalazioni di Artisti 7607 veniva rilevato come questa non avesse comunicato all’utilizzatore la tariffa applicabile per l’utilizzo delle opere riconducibili ai propri mandanti né elementi utili ad invidiare la propria rappresentatività, ovvero la quota di mercato della Collecting sul catalogo di Netflix per ciascuno degli anni in questione», per poi proseguire: «A conclusione del procedimento Agcom, preso atto che lo scambio informativo previsto dalla normativa di settore non si era perfezionato anche per essere Artisti 7607 venuta meno ai propri obblighi informativi».  «Deve quindi ritenersi il fondamento della rilevata violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’appellante, sia con riferimento alle tariffe che in relazione alla propria rappresentatività con conseguente inesigibilità del preteso adempimento degli analoghi obblighi da parte dell’utilizzatore», si legge nella sentenza.

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