Nullo il rinnovo automatico alla pay tv

La Corte di Cassazione stabilisce che si tratta di una clausola vessatoria e quindi va approvata in modo esplicito

Con l’ordinanza 12153 del 30 aprile 2026 la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il rinnovo tacito a un abbonamento di pay tv perché non sottoscritto al momento della sottoscrizione del contratto dall’abbonamento stesso. Lo riporta Il Sole 24 ore: la clausola rinnovo tacito di un contratto stipulato attraverso la sottoscrizione di un formulario unilateralmente predisposto da uno dei contraenti se il consumatore non l’ha esclusa sbarrando un’apposita casella senza approvarla con una specifica sottoscrizione è nulla. Secondo l’articolo 1341, comma 2, del Codice civile le clausole vessatorie devono avere una specifica approvazione scritta. Invece, nelle condizioni generali dell’abbonamento alla pay tv oggetto del contenzioso, esisteva una clausola di rinnovo automatico in assenza di disdetta. La funzione della sottoscrizione separata è considerata un presidio minimo di consapevolezza dell’aderente rispetto alle condizioni gravose inserite nel modulo.

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