Il Tar del Lazio ha annullato la Delibera n.732/09/CONS di Agcom accogliendo il ricorso di Sky contro l’oscuramento di parte della programmazione di Rai agli utenti dotati di decoder Sky, riservandola solo a Tivusat (la piattaforma satellitare gratuita lanciata da Tivù srl, società partecipata anche da Rai). Secondo la sezione Terza Ter del tribunale, che ha pubblicato ieri la sentenza, la mancata trasmissione di alcuni programmi è da considerare una violazione degli obblighi di servizio pubblico previsti nel contratto di servizio 2007/2009 (art. 26), che prevede l’obbligo di cessione gratuita dell’intera programmazione a favore di tutte le piattaforme distributive interessate, a condizione che garantiscano l’accesso gratuito ai telespettatori. Il ricorso accoglie anche i motivi aggiunti promossi da Sky contro il contratto di servizio 2010/2012. L’impegno della Rai a promuovere la diffusione di Tivusat è definito aiuto di stato illegittimo (perché non comunicato preventivamente alla Commissione europea) e risulta un elemento di «alterazione della parità di condizioni nel mercato concorrenziale televisivo a favore di alcuni operatori privati attraverso l’impiego di risorse pubbliche». Inoltre, tale impegno viola l’art. 47, comma 4, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici che vieta espressamente a Rai di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
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