Caso Europa Way: Italia colpevole

La Corte Europea dei diritti dell’uomo certifica la violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani
©European Union, 2025

A 15 anni di distanza si conclude con il riconoscimento da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo di una violazione da parte dell’Italia il caso Europa Way sull’assegnazione delle frequenze del digitale terrestre.

Il caso risale al 2011, all’epoca del passaggio dalla tv analogica a quella digitale terrestre, quando Europa Way partecipò alla procedura di assegnazione gratuita delle frequenze, stabilita da Agcom. La procedura era stata in seguito sospesa tramite decreto ministeriale e annullata per essere sostituita da una procedura a pagamento, il cosiddetto beauty contest, nel 2013. Europa Way aveva presentato vari ricorsi, rigettati. Secondo la Corte Europea dei diritti dell’uomo, invece, l’Italia è colpevole di violazione dell’Articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani (violazione dei diritti della libertà di espressione) nei confronti di Europa Way, riconoscendo a quest’ultima 113.828 euro a titolo di risarcimento del danno materiale, 12.000 come danni morali e 35.000 a copertura di spese e costi.

L’annullamento della procedura di gara originaria aveva una chiara base giuridica, ovvero l’articolo 3 quinquies del decreto legge n. 16 del 2012. Tuttavia, il Consiglio di Stato aveva rifiutato di applicare tale norma nella sua sentenza del 2018 perché incompatibile con il diritto dell’Unione europea. Era quindi chiaro che il diritto interno, come interpretato dal Consiglio di Stato alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, non consentiva la sospensione con decreto ministeriale e l’annullamento da parte del legislatore della procedura di gara originaria. Inoltre, anche dopo che il Consiglio di Stato aveva rifiutato di applicare la nuova legge del 2012, l’AGCOM aveva confermato l’annullamento della procedura di gara originaria sulla base della stessa disposizione legislativa. «La modifica delle regole e dei criteri che l’AGCOM aveva legittimamente deciso nell’esercizio dei propri poteri regolatori in quel processo aveva chiaramente compromesso la sua indipendenza». Qui la sentenza.

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